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Polizze: il costo va nel Taeg?

15 lug 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Allora, ricapitoliamo: le polizze abbinate ai prestititema che abbiamo rispolverato di recente – vanno ricomprese o no nel calcolo del Taeg, il Tasso annuo effettivo globale che dà conto del costo complessivo di un finanziamento?

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Sul tema di recente è tornato anche l’Arbitro bancario finanziario. Nella sua relazione sul 2021, recentemente pubblicata, l’Abf ha fatto il punto sui principali temi affrontati l’anno passato dai collegi nelle loro decisioni.

Ebbene, la relazione ricorda che se, date le circostanze, la polizza è da considerarsi obbligatoria, va inclusa eccome nel calcolo del Taeg. Già: ma quali sono queste circostanze?

Polizze sui prestiti: quando includerle nel Taeg?

L’Arbitro bancario finanziario ha confermato che la polizza deve presumersi sostanzialmente imposta al cliente – e dunque obbligatoria, anche se nel contratto è descritta come facoltativa – in presenza di tre elementi:

  • funzione di copertura del credito;
  • contestualità della sua stipula rispetto al finanziamento e pari durata dei due rapporti;
  • indennizzo assicurativo parametrato al debito residuo.

Ma attenzione: l’intermediario può dare prova del contrario, “dimostrando la facoltatività della polizza”. E qui il caso di un cliente che nell’anno in oggetto ha sottoposto all’Arbitro bancario finanziario un contratto di finanziamento il cui Taeg sarebbe stato errato, perché “non includeva il costo della polizza accessoria, ritenuta obbligatoria e non facoltativa”, come invece indicato nella documentazione contrattuale.

A quel punto, il Collegio ha esaminato la prova contraria offerta dall’intermediario: il contratto indicava il costo complessivo del credito con e senza il premio relativo alla polizza contestata. “Trattandosi di uno degli indici di prova riconosciuti dall’Arbitro per consolidato orientamento, il Collegio ha escluso la natura obbligatoria della polizza stipulata dal cliente e ha respinto il ricorso”.

Che cosa dice a riguardo la giurisprudenza?

In una controversia sull’errata indicazione del Tasso annuo effettivo globale in un contratto di prestito personale, c’è stato un Tribunale che ha richiamato la posizione dell’Arbitro bancario finanziario rilevando “la presenza di plurimi e concordanti indici di obbligatorietà delle polizze, qualificate come facoltative nel contratto”.

In particolare, le polizze avevano queste tre caratteristiche:

  • erano state sottoscritte contestualmente al finanziamento;
  • avevano una durata corrispondente al finanziamento stesso;
  • erano state accese contro il rischio di insolvenza del cliente in caso di morte, perdita di impiego e sopravvenuta invalidità.

In questo caso specifico – come riferisce l’Arbitro bancario finanziario nella sua relazione annuale sul 2021 – la banca non ha fornito alcuna prova contraria per sostenere la natura facoltativa della copertura assicurativa. Il Tribunale ha perciò ritenuto che le polizze in questione dovessero essere qualificate come obbligatorie. E, come tali, ricomprese nel calcolo del Taeg.

Polizze, Teg e Taeg: le differenze e cosa sapere

Altro punto interessante: il costo delle provvigioni percepite dall’intermediario per il collocamento di una polizza assicurativa facoltativa collegata al credito deve incidere o no sul calcolo del Tasso annuo effettivo globale (Taeg)?

Se da una parte la normativa antiusura della Banca d’Italia prevede l’inclusione delle provvigioni percepite dal finanziatore nel calcolo del Tasso effettivo globale (Teg) del prestito, dall’altra le provvigioni pagate dal cliente al finanziatore per il collocamento delle polizze facoltative collegate al credito non sono rilevanti ai fini del calcolo del Taeg, “considerate le differenze strutturali tra i due indicatori di costo”.

Il Teg è infatti un indicatore utile ad accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie presentino o meno carattere usurario; il Taeg invece esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.

Nessuna voce di costo riferita a una polizza qualificata come facoltativa può essere inclusa quindi nel Taeg, neppure la provvigione eventualmente trattenuta dall’intermediario o allo stesso retrocessa.

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