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L'arbitro bancario riceve online

8 feb 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Controversie su prestiti e altri servizi bancari e finanziari? Ci pensa l’Arbitro bancario finanziario. Da lunedì 5 febbraio è attivo il portale che d’ora in avanti permetterà ai clienti di servizi bancari, finanziari e di pagamento di gestire i ricorsi totalmente online. Si tratta, spiega l’Arbitro, di “uno strumento semplice e interattivo” per assistere gli utenti “nell’invio del ricorso tramite un’apposita procedura guidata” e che “consente di gestire tutte le fasi della procedura”. Per poter presentare ricorso all’Abf, quindi, bisognerà registrarsi e accedere al portale attraverso il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E le vecchie modalità di presentazione dei ricorsi? Basta, archiviate. Tranne poche eccezioni. Il ricorso attraverso documento su carta sarà possibile solo fino al 5 agosto 2018, “se il ricorrente non è assistito da un professionista, persona di fiducia o associazione di categoria”, oppure fino al 30 giugno 2019, “se il ricorrente, anche se assistito da un professionista, persona di fiducia o associazione di categoria, intende presentare ricorso nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente, di un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di un confidi ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo unico bancario”.

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Il ricorso cartaceo andrà inviato, con tutta la documentazione allegata, per posta o via fax alla segreteria tecnica competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia oppure andrà consegnato a mano presso una filiale di Bankitalia aperta al pubblico. Attenzione: al di fuori dei casi previsti, il modulo su carta non verrà più preso in considerazione. E la posta elettronica certificata? Posto che non è ancora, ad oggi, uno strumento così diffuso (meno di 9 milioni di caselle esistenti, secondo i dati dell’Agenzia per l’Italia digitale aggiornati al bimestre settembre-ottobre 2017), la trasmissione dei ricorsi tramite pec sarà possibile fino al 5 aprile per ogni genere di controversia, mentre a partire dal 6 aprile non sarà più possibile utilizzarla. Resta invariata, invece, la possibilità per i prefetti di usare la posta elettronica certificata per le segnalazioni su problemi riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari.

L’Abf, lo ricordiamo, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti e banche o altri intermediari in tema di operazioni e servizi bancari e finanziari: tutto il procedimento si svolge per iscritto e non serve metterci in mezzo l’avvocato. Attenzione, però. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: il cliente può ricorrere all’Abf soltanto dopo aver tentato di dirimere la controversia tramite reclamo scritto alla società. E se la decisione dell’Abf è giudicata insoddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi potranno rivolgersi al giudice. Come accennato, l’Abf è competente anche per le controversie che riguardano il credito al consumo, inclusi i prestiti personali e finalizzati e le cessioni del quinto. Anzi, il credito ai consumatori è una delle materie su cui si è espresso più spesso in questo quasi primo decennio di vita. Basti pensare che alla data del 2 febbraio, al top della classifica delle prime 10 categorie per numero di decisioni adottate c’erano proprio cessione del quinto e delegazione di pagamento.
 

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