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Estinzione e rimborso costi

21 giu 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Un anno da intermediario nelle controversie tra banche e clienti: una manciata di giorni fa, l’Arbitro bancario finanziario ha condiviso la sua relazione sull’attività svolta nel 2023. Ed è particolarmente interessante parlarne perché una sezione di questa relazione è dedicata ai principali temi affrontati nel 2023 nell’ambito delle decisioni dei collegi.

Tra le varie tematiche, c’è l’estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto. Il cliente ha diritto o no a una riduzione del costo totale del credito, che include sia i costi ricorrenti (“recurring”), sia quelli istantanei (“up front”)? E questo è solo uno dei punti di domanda emersi.

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Estinzione anticipata cessione del quinto: sconto sui costi? Sì

Dopo aver estinto in via anticipata, nel 2021, un prestito con cessione del quinto sottoscritto nel 2016, un cliente ha chiesto il rimborso di tutti gli oneri “up front” e “recurring” addebitati.

Il Collegio ha richiamato la sentenza numero 263/2022 della Corte costituzionale e, in linea con quanto in precedenza stabilito anche dal Collegio di coordinamento, ha riconosciuto il diritto del cliente alla restituzione proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli “up front”, eccezion fatta per l’imposta di bollo.

L’ammontare del rimborso si è stabilito:

  • applicando il criterio proporzionale lineare, per il calcolo degli oneri “recurring”;
  • adoperando il criterio della curva degli interessi, per quelli “up front”.

Credito immobiliare e credito al consumo non sono la stessa cosa

In un altro ricorso, l’intermediario ha richiamato a suo favore le conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea contenute all’interno di una sentenza successiva alla pronuncia Lexitor e avente per oggetto l’estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare ai consumatori.

Ma l’Arbitro bancario finanziario ha escluso la rilevanza di questa sentenza rispetto all’estinzione anticipata di contratti di credito ai consumatori, dal momento che riguardava l’interpretazione della direttiva UE/2014/17, che regola appunto il credito immobiliare ai consumatori (Mortgage credit directive, Mcd) e non si applica al credito al consumo.

Anche in questo caso, ha confermato il diritto del cliente alla restituzione proporzionale di tutti i costi.

Rimborso del premio assicurativo: attenzione alle condizioni generali

A seguito dell’estinzione anticipata di un prestito con cessione del quinto concluso nel 2011, un cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi.

L’intermediario, fra le altre cose, ha detto di aver già rimborsato il premio assicurativo secondo la formula riportata nelle condizioni generali assicurative consegnate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto.

Il punto di domanda è: il cliente era a conoscenza di queste condizioni generali, che sancivano un criterio alternativo a quello proporzionale lineare? L’Arbitro bancario finanziario ha rilevato che le condizioni generali assicurative prodotte in giudizio “avevano un numero di fascicolo diverso da quello apposto sulla documentazione che il cliente aveva ricevuto al momento della sottoscrizione del prestito”.

Perciò, in assenza di una prova che il cliente fosse stato informato pienamente e per tempo sul criterio di calcolo alternativo, l’Abf ha sancito che l’intermediario deve rimborsare il premio non goduto applicando il criterio proporzionale lineare. E ciò ribadisce, ancora una volta, quanto sia importante - per tutti - che il cliente venga informato con chiarezza sui contenuti dei documenti che è chiamato a siglare.

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