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Difendere il prestito con un esposto

31 gen 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Banche, finanziarie, agenti e mediatori: ognuno, per poter fare quello che fa, deve avere l’autorizzazione del relativo organo di vigilanza. Per banche e finanziarie, questo organo è la Banca d’Italia, mentre per agenti e mediatori creditizi è l’Oam, l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Sia Bankitalia sia l’Oam gestiscono e aggiornano gli elenchi che contengono i nomi di chi è autorizzato a lavorare nel credito. E sempre Bankitalia e Oam, ciascuno nel proprio campo di competenza, interviene se qualcuno dei vigilati non si comporta in modo corretto. Se una società o un professionista commette un’irregolarità o peggio ancora offre credito pur non avendo l’autorizzazione a farlo, il debitore può difendersi segnalando la cosa ai due enti di vigilanza tramite un esposto. Ecco come funziona. Se ci sono problemi con la banca o con la finanziaria, il debitore può fare tre cose: o presentare un reclamo direttamente alla società stessa, o rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito nel 2009 in seno alla Banca d’Italia, oppure rivolgersi al giudice ordinario.

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Nel secondo caso, il cliente può eventualmente estendere la segnalazione alla Banca d’Italia attraverso, appunto, l’esposto: si tratta di una comunicazione scritta, che si può presentare direttamente oppure con l’assistenza di un legale o di un’associazione dei consumatori (assistenza che comunque non è indispensabile). L’esposto, spiega Bankitalia sul suo sito, “deve contenere una lamentela specifica relativa a servizi bancari e finanziari con la quale i clienti segnalano comportamenti che ritengono irregolari o scorretti da parte delle banche e degli intermediari finanziari”. Nel documento va indicato l’intermediario e sintetizzata chiaramente la ragione della lamentela, e anche chi fa l’esposto deve identificarsi chiaramente. Poi lo si può inviare per posta ordinaria o elettronica, oppure consegnare a mano. Se la lamentela riguarda invece non una banca o una finanziaria ma un agente o un mediatore creditizio, l’esposto va presentato al relativo organismo di vigilanza, che è appunto l’Oam. In questo caso, come spiega l’organismo nel suo InfoPoint online, l’esposto può essere un valido strumento per “segnalare anche soggetti che si presume stiano svolgendo l’attività riservata ad agenti e mediatori senza aver ottenuto dall’Oam la necessaria autorizzazione”. Insomma, per segnalare casi sospetti di abusivismo.

Anche nell’esposto all’Oam bisogna precisare i propri dati, gli estremi dell’agente o del mediatore oggetto dell’esposto e i fatti in maniera sintetica. L’organismo prende in considerazione anche gli esposti anonimi, purché supportati da “idonea documentazione”. In questo caso, spiega l’Oam, “si procederà comunque ad analisi e valutazione della situazione rappresentata, al fine di identificare eventuali criticità o anomalie in capo a soggetti iscritti”. Se l’esposto porta all’evidenza situazioni riguardanti soggetti non iscritti – casi di presunto abusivismo oppure presunte anomalie o criticità commesse da soggetti non rientranti nella sfera di competenza dell’Oam – l’organismo valuterà se archiviare per insufficienza di prove o se inoltrare l’esposto all’autorità competente o al relativo ente professionale. L’esposto all’Oam può essere spedito con lettera ordinaria o raccomandata, via email o posta elettronica certificata oppure tramite fax. Da parte sua, l’Oam si impegna a dare riscontro entro 60 giorni.

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