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Arriva un nuovo codice per il consumo

14 apr 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Italiani, si cambia. Dal 13 giugno, avrà pieni effetti il decreto legislativo 21 del 21 febbraio 2014, che contiene “modifiche al Codice del Consumo in attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori”. Le disposizioni si applicano ai contratti fra un professionista e un consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, “anche da parte di prestatori pubblici”. In generale, le nuove regole valgono per tutte le transazioni commerciali, sia che avvengano dentro un negozio sia che si finalizzino via Internet o telefono. Sono esclusi i contratti a distanza il cui valore non supera i 50 euro, la multiproprietà, gli accordi stipulati attraverso l’intervento di un pubblico ufficiale e i contratti turistici.

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Assocom, l’Associazione delle aziende di comunicazione, ha di recente organizzato un incontro con tavola rotonda proprio per presentare le novità introdotte dal decreto. Gli esperti ne hanno evidenziato i punti principali, che consistono in maggiori informazioni per i consumatori, tempi più ridotti per le consegne, zero supplementi per l’uso dei mezzi di pagamento, rischi a carico del venditore, tariffe ragionevoli per le linee telefoniche dedicate, niente fogli precompilati per i servizi aggiuntivi e più tutele nell’acquisto di contenuti digitali. In particolare, per i contratti stipulati “a distanza”, il decreto vuole che i contratti telefonici abbiano validità soltanto dopo la firma, che i costi siano trasparenti e comprendano tutte le voci, che si abbiano 14 giorni di tempo per eventuali ripensamenti, rimborsi più rapidi in presenza di recesso e informazioni sui costi di restituzione della merce esposte in modo evidente.

Attenzione, però. Il nuovo Codice non riguarda gli accordi a distanza per i “servizi finanziari”, categoria che comprende i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, oltre a quelli pensionistici individuali, d’investimento o di pagamento. In Italia il credito al consumo è disciplinato dal Codice del 2005 - il decreto legislativo di riferimento risale a quell’anno ed è il numero 206 - e dalle modifiche introdotte a questo testo dal decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010. Ne deriva che gli unici operatori autorizzati a concedere finanziamenti di questa natura sono le banche e gli intermediari iscritti negli appositi elenchi. Ricordiamo che fra gli strumenti di accesso al credito al consumo ci sono i prestiti finalizzati, quelli personali, la cessione del quinto e il consolidamento del debito.

Chiarito questo, Assocom segnala che il decreto del 2014 attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato i medesimi poteri di verifica e sanzione ai quali si attinge per perseguire e punire le pratiche commerciali non corrette: l’Antitrust potrà accollare “multe” fino a 5 milioni di euro alle aziende che non rispettano la legge. L’incontro di Assocom non è stata l’unica novità degli ultimi giorni: Bankitalia ha aggiornato i dati sul credito facendo presente che a febbraio il calo dei finanziamenti rispetto allo stesso periodo dell’anno passato è stato del 3,6%. In particolare, i prestiti alle famiglie sono andati giù dell’1,2% in un anno. Infine, i tassi d’interesse – comprese le spese accessorie – sulle linee di credito al consumo concesse a febbraio sempre alle famiglie sono stati del 9,60% rispetto al 9,46% di gennaio.

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