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Anatocismo, cos’è e come funziona

30 apr 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Di quando in quando, parlando o sentendo parlare di credito al consumo e tassi d’interesse, capita che qualcuno punti il dito contro il cosiddetto “anatocismo”.

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Cosa vuol dire? E in che cosa consiste questo meccanismo? Cerchiamo di far luce con l’ausilio, come sempre, delle indicazioni che la Banca d’Italia mette a disposizione di risparmiatori e consumatori.

Che cos’è l’anatocismo?

L’anatocismo consiste in pratica – attenzione – nel calcolare gli interessi dovuti al creditore sugli interessi già maturati su una somma dovuta.

Gli interessi maturati diventano così essi stessi capitale – tecnicamente si dice che “si capitalizzano” – ovvero vanno ad aggiungersi all’importo dovuto producendo, a loro volta, interessi. E dando vita così a quel che si chiama “interesse composto”.

Per illustrare meglio il concetto, la Banca d’Italia fa un esempio che facciamo nostro. Il primo gennaio, un cliente riceve dalla banca, in prestito, un capitale pari a 1.000 euro. Su questo capitale maturano interessi a un tasso dell’1% annuo. Al 31 dicembre, quindi, oltre al capitale inizialmente ricevuto, il cliente dovrà dare alla banca anche gli interessi maturati, per un totale di 1.010 euro.

A parità di condizioni (e ipotizzando noi un piano di rimborso non annuale ma pluriennale), alla fine del secondo anno gli interessi maturati saranno pari a 10 euro e 10 centesimi: ovvero, 10 euro maturati sui 1.000 di capitale e 10 centesimi che invece sono maturati sui 10 euro di interessi prodotti nel primo anno. Quindi, in sostanza, 1.020,10 euro. E così via.

L’anatocismo in Italia è vietato

Per tutte le operazioni bancarie, però, esistono oggi precise regole che vietano, spiega Bankitalia, “qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca”.

Per essere chiari oltre ogni ragionevole dubbio: gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.

Discorso diverso per gli interessi di mora, previsti nel momento in cui il cliente non rispetta le scadenze previste dal contratto, per esempio per un mutuo o per un altro tipo di finanziamento: per il calcolo e il versamento di tali interessi occorre far riferimento a quanto stabiliscono il contratto e le norme del codice civile.

Gli interessi nei rapporti di conto corrente

Il conto corrente è un caso interessante. In questo tipo di rapporto con la società bancaria, come spiega la Banca d’Italia, “il cliente, oltre a depositare somme, può anche utilizzare in modo flessibile un credito accordato dalla banca” sotto forma di scoperto di conto o apertura di credito.

Gli interessi che maturano sulla somma depositata sono quindi a doppio senso: li deve la banca al cliente, ma li deve anche il cliente alla banca, nel momento in cui usufruisce di un credito accordato con le modalità che abbiamo accennato.

Ecco quindi che, quando in questo caso si parla di interessi, si fa riferimento sia agli interessi “creditori o attivi”, ovvero quelli che spettano al cliente sulle somme depositate, sia agli interessi “debitori o passivi”, dovuti dal cliente per l’uso delle somme che la banca ha concesso di utilizzare.

Su queste operazioni bancarie vigono le seguenti regole:

  • gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi;
  • gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità;
  • il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato al 31 dicembre di ogni anno;
  • gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d’anno e, comunque, al termine del rapporto;
  • gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre sono dovuti al primo marzo dell’anno seguente a quello in cui sono maturati.

Le banche devono riportare in modo separato interessi e capitale, per dare al cliente la possibilità di conoscere con chiarezza e trasparenza la somma dovuta a titolo d’interessi (somma che, lo ribadiamo, non può produrre ulteriori interessi) e l’importo che invece è dovuto a titolo di restituzione del capitale (vale a dire il debito principale, che al contrario produce interessi).

Come si versano gli interessi passivi?

In tre modi, essenzialmente. Il cliente può pagare:

  • in contanti o con un bonifico da un altro conto;
  • autorizzando l'addebito in conto;
  • concordando con la banca, tramite apposita clausola contrattuale, che le somme in entrata sul suo conto siano impiegate per estinguere il debito da interessi (“è utile verificare”, consiglia Bankitalia, “cosa prevede il proprio contratto al riguardo”).

In un modo o nell’altro, quel che è certo è che il cliente deve pagare quel gli tocca.

Perché, altrimenti cosa succede? Succede che la banca può “avviare azioni legali per il recupero della somma”. E nel momento in cui segnala l’esposizione debitoria del cliente alla Centrale Rischi, “includerà nella segnalazione anche l’ammontare degli interessi non pagati”.

Il che non depone a favore dell’affidabilità creditizia, attentamente vagliata da qualunque creditore quando riceve una richiesta di finanziamento.

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