Pignoramento

Pubblicato il 19 ottobre 2011

Il pignoramento è l'atto con cui inizia un'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 491 del Codice di procedura civile. Il pignoramento deve essere notificato in anticipo sia del titolo esecutivo che del precetto e consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.
L'ingiunzione di pignoramento deve contenere inoltre l'invito al debitore a fare dichiarazione di residenza o a scegliere e indicare come domicilio uno dei Comuni del circondario,  dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In caso contrario tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il debitore deve essere avvertito della possibilità di poter fare richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro,  pari all'importo dovuto ai creditori, compresi  interessi e spese. Questa opzione è possibile depositando presso la cancelleria competente  un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.

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