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Prestiti, ulteriori istruzioni per i reclami

5 set 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

Ulteriori novità, dal 6 agosto, sulla presentazione dei ricorsi in modalità cartacea all’Arbitro bancario finanziario, che ora prevede nuovi criteri. In particolare, Abf ha comunicato che “la presentazione del ricorso in modalità cartacea sarà consentita, sino al 30 giugno 2019, soltanto quando il ricorrente intende presentare ricorso – direttamente o tramite l’assistenza di un professionista, una persona di fiducia o un’associazione di categoria – nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente”, nei confronti di “un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi” oppure verso “un confidi ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo unico bancario”. I ricorsi presentati in modalità cartacea al di fuori dei tre casi indicati non verranno presi in considerazione. Ma come si compila il ricorso in modalità cartacea? Sul sito web ufficiale dell’Arbitro bancario finanziario è disponibile un nuovo modulo con le relative istruzioni. Andiamo a sintetizzare le istruzioni.

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Il modulo di ricorso cartaceo può essere inviato per posta o fax alla segreteria tecnica del collegio Abf competente oppure, con le stesse modalità, a qualunque filiale della Banca d’Italia. In alternativa, può essere presentato a mano in tutte le filiali Bankitalia aperte al pubblico, che poi lo inviano alla segreteria tecnica competente. L’elenco delle strutture è sul sito Abf. Nella sezione “Dati del cliente” vanno inseriti i dati della persona che intende rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario, la quale deve specificare se è un consumatore, un professionista o un imprenditore. In ogni caso, è obbligatorio allegare copia del documento d’identità e indicare un indirizzo di posta elettronica, non certificata, per ricevere eventuali successive comunicazioni. Gli altri eventuali cointestatari, cioè soggetti titolari dello stesso rapporto per il quale si presenta ricorso, possono aderire firmando l’apposito riquadro e allegando fotocopia del documento di identità o di un documento equivalente. In questo caso, la pronuncia dell’Arbitro bancario finanziario avrà effetto anche nei confronti dei cointestatari. Ma, comunque vada, sarà solo il cliente (o il suo rappresentante) a ricevere tutte le comunicazioni.

Nel modulo vanno segnati con precisione il nome degli intermediari o del confidi verso cui si presenta il ricorso e l’indirizzo della sede presso la quale è stato concluso o è in corso il contratto. Sotto la voce “Oggetto della controversia e richieste all’Arbitro” bisogna esporre sinteticamente cos’è successo e, appunto, cosa si chiede all’Abf (restituzione, risarcimento o altro) e indicarne le motivazioni. Tutto ciò tenendo presente, come ricorda Abf, che “il cliente non può esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo”. È inoltre importante verificare di aver raccolto e allegato tutta la documentazione rilevante e di supporto: al ricorso, infatti, vanno allegati i documenti relativi al reclamo, quelli necessari a supportare le richieste all’Arbitro e la fotocopia di un documento di identità o di un documento equivalente del cliente e, se indicati nel ricorso, dei cointestatari, del rappresentante legale e del procuratore. Si ricorda inoltre il pagamento del contributo spese di 20 euro: a dimostrazione del versamento effettuato, va allegata la copia della relativa ricevuta.

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