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Segnalazioni scorrette, cosa fare

10 nov 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Cosa fare se scopriamo di essere stati oggetto di una dichiarazione non corretta alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o a uno dei database delle società che offrono consulenza sulla valutazione del merito di credito dei consumatori? Che sia Banca d’Italia o altra società, il meccanismo è simile. La premessa comune è che gli intermediari finanziari sono responsabili dell’esattezza delle segnalazioni, che siano fatte alla Centrale dei Rischi o ai Sistemi di informazioni creditizie. Ergo, chi scova nella Centrale dei Rischi un’informazione a suo nome che ritiene inesatta, deve chiedere la correzione all’intermediario dal quale è partita la segnalazione, non alla Banca d’Italia. È poi l’operatore del credito che deve farsi carico di correggere i dati e di trasmettere le correzioni a Bankitalia. La quale, poi, registra la revisione nei suoi archivi e la comunica subito in via telematica a tutti quegli intermediari che hanno raccolto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni. Se la Banca d’Italia riceve indicazioni su eventuali errori, può domandare agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

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Neanche Crif, società che gestisce un Sistema di informazioni creditizie molto quotato, può autonomamente modificare o cancellare i dati contestati. A valle della richiesta del consumatore, Crif può tutt’al più chiedere all’istituto di credito di fare una verifica. Poi, però, deve aspettare un riscontro per poter a sua volta dare una risposta al consumatore che l’ha contattata. Crif si impegna a rispondere entro 15 giorni dalla richiesta, trasmettendo o l’esito della verifica o il nuovo termine entro il quale darà un riscontro, dopo altri 15 giorni al massimo. Se l’istituto di credito non ha dato riscontro nei primi 15 giorni, e non è dunque stato possibile portare definitivamente a conclusione le verifiche, Crif inibisce a quanti consultano il Sicla visibilità dei dati riguardanti il rapporto di credito sottoposto a verifica. Dal 15esimo giorno in poi, la visibilità dei dati resta in sospeso per l’intero periodo che serve a chiudere la pratica.

In casi estremi, è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario per vedere soddisfatte le proprie richieste. Nel 2011, una donna ha stipulato con un intermediario un contratto di finanziamento per 30.100 euro, rimborsabili in 47 rate mensili, per l’acquisto di un’auto, e un finanziamento di 4.574 euro, da restituire in 48 rate, per l’acquisto di una polizza assicurativa collegata. Versate 27 rate, ha estinto il debito dando indietro il veicolo e ottenendo rassicurazioni da un incaricato della finanziaria sul fatto che il valore commerciale del mezzo sarebbe bastato a coprire il debito rimanente. In seguito, rivolgendosi a un altro operatore creditizio, la donna ha scoperto che il primo intermediario l’aveva segnalata alla Centrale dei Rischi. Cos’èaccaduto? Èa ccaduto che, a una valutazione successiva, la finanziaria ha ritoccato al rialzo il valore del debito residuo, includendo anche quello della polizza, e ha ravvisato sull’auto danni non visibili alla prima constatazione. Esaminato il caso, l’Abf ha ritenuto illegittima la segnalazione alla Centrale dei Rischi perché troppo precipitosa: all’intermediario l’obbligo di attivarsi per la cancellazione della segnalazione.

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