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Il mancato pagamento delle rate

22 set 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.

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Cosa succede quando un consumatore non paga regolarmente le rate del finanziamento che aveva richiesto? Gli effetti di questa difficile situazione, come indicato dalla Banca d’Italia, devono essere contenuti nel contratto firmato dal cliente al momento della stipula. Grosse novità arrivano però dalla legge 106 del 12 luglio scorso (che ha convertito il decreto legge 70/2011): termini più brevi, a favore dei consumatori, per cancellare dalle centrali rischi le informazioni sui pagamenti in ritardo.

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Le novità. L’articolo 8 bis, infatti, è intitolato “cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento” e prevede tre commi molto rilevanti. Il primo prescrive che in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone, siano esse fisiche o giuridiche, già presenti nelle banche dati devono obbligatoriamente essere cancellate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal momento in cui è stata fatta la comunicazione dall'istituto di credito che riceve il pagamento. Entro sette giorni dal pagamento, l’informazione dovrà essere estinta. Il secondo comma riguarda le segnalazioni già registrate purché esse siano  relative ad un mancato pagamento delle rate mensili in numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, estinte entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge 106. Il terzo riguarda l’attuazione di queste norme, a cura della Banca d’Italia.

Centrali e diritti. Saltare una rata o saldarla con netto ritardo può valere una segnalazione negativa del soggetto a una centrale rischi, ovvero uno di quei sistemi informativi creditizi creati da banche e finanziarie per condividere le informazioni sui cattivi pagatori, gli “insolventi”. Ma prima di farlo l’istituto di credito dovrà informare l’interessato, spiegandogli le conseguenze dell’iscrizione nel registro: questo diritto è stato introdotto dal recente decreto legislativo 141/2010. Il cliente può essere informato contestualmente o meno rispetto all’invio dei solleciti di pagamento. Inoltre, se un istituto respinge una richiesta di credito perché ha trovato il nominativo in una banca dati, deve informare l’interessato.

Banche dati. Le centrali possono essere pubbliche, come quella attivata presso la Banca d’Italia, che dal 2009 censisce i finanziamenti oltre i 30mila euro; o quella gestita dalla SIA-SSB (ex Società interbancaria per l’automazione) per le somme superiori a 30mila ma inferiori a 75mila. Sotto la soglia (esattamente di 31.246 euro) operano le banche dati private: le principali sono Assilea, Cerved, Crif, Ctc, Expedian e Infocamere.Queste liste nere rappresentano un contraccolpo per la credibilità del consumatore, che rischia di vedersi negati successivi finanziamenti presso altre banche o società finanziarie. Fino al 2005, l’anno del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie, i nomi erano conservati per oltre cinque anni. Adesso il massimo è tre anni.

Risoluzione. È possibile che la banca o finanziaria chieda di fare carta straccia del contratto, ma questo non è sempre possibile. Il riferimento è il Codice civile, che all’articolo 1525, che regola l’inadempimento del compratore: “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”. L’articolo 1455, infatti, stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.

Riscossione. L’esito più frequente e ben noto a chi ha avuto problemi con i pagamenti è però quello della riscossione coattiva, l’insieme delle procedure per il recupero dei crediti: dai solleciti fino al decreto ingiuntivo, un atto tramite il quale un giudice ordina al debitore di adempiere all’obbligo assunto. Rileggere il contratto firmato è fondamentale, perché contiene le condizioni (spese, interessi di mora) che si attivano in questi casi.

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