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Abf fa chiarezza su Taeg, tassi e usura

8 giu 2015 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Per sapere dove potrebbero nascondersi le trappole quando si ha a che fare con un prestito e dove invece di trappole non ce ne sono, può essere utile consultare di tanto in tanto il sito web dell’Arbitro bancario finanziario, organismo istituito nel 2009 per risolvere le controversie fra clienti e banche o altri intermediari su operazioni e servizi bancari e finanziari. Mercoledì 3 giugno, l’Abf ha pubblicato sul sito un gruppo di decisioni prese nei mesi passati. Molte riguardano il credito. E, in particolare, il costo dei prestiti. Uno tra i casi più recenti (decisione n. 997 del 10 febbraio 2015) ha per protagonista un cliente che il 4 marzo 2010 ha sottoscritto un finanziamento con un Tasso annuo effettivo globale (Taeg) dell’8,83%, in linea con quanto la finanziaria aveva pubblicizzato. Ma – e qui, secondo chi ha presentato il ricorso, starebbe l’intoppo – la valutazione del Taeg sarebbe stata effettuata su un importo di 22.426 euro: ovvero, i 21mila euro del prestito sommati alla polizza assicurativa.

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In base ai calcoli di chi ha presentato il ricorso, sommando gli interessi – pari a 7.394 euro – il Taeg balzava invece al 24,73%, ossia il triplo di quanto pubblicizzato dall’intermediario. In sostanza, secondo chi si è rivolto all’Abf, gli interessi che per contratto e per legge andavano inseriti nel calcolo del Taeg non erano stati inclusi. Contravvenendo, così, a quanto previsto dal Testo unico bancario e dal Codice del Consumo in materia di pubblicità dei tassi di interesse. Peraltro, se ciò si fosse rivelato vero, il Taeg effettivamente pagato avrebbe superato il tasso soglia antiusura stabilito dalla Banca d’Italia per il periodo a cui risale la sottoscrizione del finanziamento, all’epoca fissato al 18,795%. Insomma, il punto è: c’è un cliente che ritiene di aver subito l’applicazione di un Taeg ben più alto di quello indicato nel contratto di prestito personale sottoscritto il 4 marzo 2010 e che ne ha di conseguenza denunciato la presunta natura usuraria. Secondo questo cliente, che ha fatto ricorso all’Abf, il calcolo della finanziaria è sbagliato perché non terrebbe conto degli interessi.

Dal canto suo, la finanziaria ha ribadito: il valore indicato nel contratto è esatto. E a dimostrazione di ciò, ha presentato la tabella sul calcolo del Taeg. Chi ha ragione? Esaminata la vicenda, l’Abf ha spiegato che “la difformità del calcolo proposto dal ricorrente deriva da un equivoco in cui è incorso il consulente di parte”. Cioè? In pratica, il consulente, sulla base di un’indicazione inserita nel contratto, ha incluso gli interessi - pari appunto a 7.394 euro - nel calcolo del Taeg. Interessi che, invece, maturano in modo progressivo nel tempo. In altri termini, è come aver contato due volte gli oltre 7mila euro di interessi: prima come “spesa iniziale”, poi nel pagamento delle rate. Di qui, la segnalazione del presunto tasso usuraio. Risolto il busillis, l’Arbitro bancario finanziario ha concluso che “il valore del Taeg risulta sostanzialmente conforme a quello indicato in contratto, a condizione che la polizza non sia considerata come ‘costo del credito’ e, pertanto, esclusa dal computo”. Il ricorso è dunque stato respinto.

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