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Relazione annuale ABF

29 giu 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Sì, d’accordo, il fideiussore è “solidalmente obbligato” con il debitore principale, cioè deve condividerne l’impegno di restituire il prestito, ma “ciò non significa che la banca possa rivolgersi indistintamente al debitore principale o al garante per ottenere il pagamento di quanto dovuto”. Il chiarimento è arrivato dall’Arbitro Bancario Finanziario – sistema alternativo di risoluzione delle controversie fra clienti e banche o altri intermediari su temi che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari – in concomitanza con la diffusione della relazione annuale 2017.

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Citando uno dei casi sottoposti al suo esame nel corso dell’anno passato, l’ABF ha messo in chiaro quando e in che modo il creditore – sia esso banca o altro intermediario autorizzato – può intervenire sulla persona che ha fornito la sua garanzia nel momento in cui il debitore ha chiesto il prestito. Ricordiamo infatti che il fideiussore è colui o colei che si assume personalmente, di fronte al creditore, l’impegno a rimborsare le rate del finanziamento qualora chi lo ha contratto abbia difficoltà a farlo.

Ebbene, l’Arbitro ha messo in chiaro due punti. Innanzitutto, attenzione all’eventuale beneficio di escussione, che pone il garante in secondo piano rispetto al debitore: in pratica, fa sì che l’azione esecutiva del creditore (per esempio, la vendita forzosa di un bene di proprietà della controparte e l’incasso del relativo ricavato) si rivolga su chi ha ricevuto il finanziamento prima di poter muovere un solo dito verso il fideiussore. Secondo punto, “anche qualora non sia stato espressamente previsto il beneficio di escussione, opera comunque il cosiddetto beneficio d’ordine: la banca dovrebbe richiedere il pagamento prima al debitore principale (pur senza agire in via esecutiva) e poi al fideiussore, informando quest’ultimo dell’eventuale esito negativo della precedente richiesta”. L’ABF ha poi spiegato come va calcolata la soglia massima prevista per l’applicazione della normativa sul credito ai consumatori, fissata a 75mila euro: in sostanza, tale limite deve riferirsi al capitale al netto degli interessi e degli altri eventuali costi, come premi assicurativi e spese di istruttoria.

E a proposito di polizze assicurative legate ai prestiti: un altro tema al centro dei ricorsi è stato l’inclusione del loro costo nel calcolo del TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale. Il collegio ha rigettato alcuni ricorsi perché ha riscontrato che il costo del prodotto di copertura – essendo questo facoltativo e non obbligatorio – era stato correttamente escluso dal calcolo. Un altro spunto per noi, quindi, per ricordare che il costo dell’assicurazione confluisce nel TAEG solo quando la copertura è effettivamente attivata e che, per legge, è obbligatoria solamente nel caso delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione. Nelle altre eventualità – per esempio, se la somma chiesta in prestito è particolarmente consistente – la polizza assicurativa è caldamente consigliata e addirittura il creditore potrebbe decidere di non dare il prestito senza, ma comunque non è d’obbligo per legge. A proposito di cessioni del quinto, nella sua relazione l’ABF ci ha segnalato che “la materia quantitativamente più rilevante resta la cessione del quinto dello stipendio/pensione”, con il 73% dei ricorsi, soprattutto in Molise, Calabria, Sicilia e Campania.

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