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Contratti di credito, cambiano le regole

7 lug 2011 | 3 min di lettura | Pubblicato da Andrea P.

Più trasparenza per il credito al consumo: banche e società finanziarie devono informare correttamente i clienti prima di far sottoscrivere un prestito o un finanziamento. Dal 1 giugno, infatti, è entrato in vigore il Provvedimento emesso a febbraio dalla Banca d’Italia che ha uniformato le norme sulla materia. Si completa così il recepimento della direttiva europea 2008/48, con nuove disposizioni a vantaggio dei consumatori, accolte in Italia dal decreto legislativo 141/2010. Le banche hanno avuto quindi tre mesi di tempo per adeguarsi. Di cosa si tratta, in sostanza?

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Secondo la legge, nel concetto di credito al consumo - che adesso però si chiama “contratto di credito” - rientrano i prestiti personali (una categoria abbastanza vasta, possono pagare un corso di studi oppure diventano somme a uso libero, che non vanno giustificate); i prestiti finalizzati (legati all’acquisto di un bene o di un servizio); le carte di credito revolving (quelle che consentono di rimborsare il saldo a rate con un fido, di norma molto onerose per i consumatori) e le operazioni di cessione del quinto dello stipendio (una delle modalità più antiche di prestito, in cui l’importo massimo della rata del rimborso non può superare il 20% della busta paga netta e continuativa del lavoratore dipendente; dal 2005 riguarda anche i pensionati, per un massimo di 10 anni e stipulando una polizza vita).

In pratica, la definizione riguarda qualsiasi “contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. Un sottoinsieme della categoria è il “credito collegato”, in cui il denaro concesso al cliente è “finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio".
Con le nuove regole, cambiano soprattutto le informazioni da fornire al consumatore e le modalità di recesso (ampliato a 14 giorni). Le inserzioni di qualsiasi tipo (volantini, spot televisivi, siti internet) devono essere riconoscibili come tali esplicitando la propria natura di messaggio pubblicitario ed è obbligatorio invitare i clienti a fare riferimento ai fogli informativi, indicando dove è possibile reperirli.

Altro contenuto indispensabile delle reclame è il periodo di validità dell’offerta, il tasso di interesse applicato e i costi del finanziamento (in sostanza il TAEG, Tasso annuale effettivo globale, parametro essenziale per comparare realmente le offerte di credito), l’entità degli importi finanziabili e la durata del finanziamento proposto. In certi casi può e deve essere indicato in dettaglio l’importo delle rate e la somma totale che il cliente avrà restituito alla fine del periodo di rimborso.

Fondamentale anche la fase precontrattuale, che deve essere affrontata dall’istituto di credito senza alcuna leggerezza. Il consumatore, infatti, dovrà ricevere tutte le informazioni utili per assumere una decisione consapevole, che tenga conto delle offerte alternative. In poche parole, questo significa non ostacolare l’attività di confronto delle opzioni sul mercato, che il cliente deve fare con la massima scrupolosità se vuole abbattere i propri costi.

Secondo le nuove norme, banche e finanziarie dovranno consegnare al cliente il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" con le condizioni dell’offerta: generali o personalizzate, se il cliente ha già espresso le sue preferenze per uno specifico servizio. L’obbligo vale anche per gli eventuali intermediari creditizi abilitati. Ma è sempre chi finanzia il nostro acquisto (e non il venditore) a dover fornire i documenti previsti dalla legge: l’esempio classico è quando acquistiamo in un centro commerciale e chiediamo un prestito “collegato” al prodotto, infatti troviamo sempre più spesso gli sportelli delle società finanziarie direttamente all’interno dei negozi.

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