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Cosa sapere sul recupero crediti

2 lug 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria P.

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Non sempre, lo sappiamo, il rimborso di un finanziamento avviene senza intoppi: un ritardo nel versamento di una rata o di più rate, oppure un mancato pagamento, che può purtroppo aprire la strada all’insolvenza.

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Di fronte al debitore che stenti a onorare i suoi obblighi, il creditore, lo abbiamo detto tante volte, non se ne sta certo con le mani in mano: solleciti di pagamento, applicazione delle penali previste dal contratto di finanziamento, recupero crediti, risoluzione unilaterale del contratto, decreti ingiuntivi e via a salire.

Siccome non ne parliamo da un po’, e siccome in merito continuano a sentirsene di ogni, oggi torniamo a focalizzarci proprio sul recupero crediti.

Cos’è e come funziona il recupero crediti?

Sui forum in rete e nelle news capita di incappare in esperienze di sventurati costretti a subire condotte anche molto minacciose e aggressive. Che, sappiatelo, sono molto al di fuori del perimetro della deontologia professionale. Cosa prevedono le norme sul settore?

Ecco, questo è un altro punto delicato. Nel nostro Paese, gli addetti ai lavori devono attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni degli articoli 115-120 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che però affonda le sue radici nel lontano 1931.

Negli ultimi anni ci sono state due proposte di riforma: da una parte il disegno di legge presentato il 22 gennaio 2014 su iniziativa della senatrice Mariarosaria Rossi, recante “Disposizioni in materia di recupero del credito per conto di terzi”, e dall’altra la proposta di legge del febbraio 2017 presentata dal deputato Paolo Petrini, recante una “Riforma del settore della tutela del credito”.

Fin qui, le proposte. Ma ad oggi, a quanto ci risulta (saremo ben lieti se qualche lettore o lettrice vorrà correggerci), le imprese del settore stanno ancora aspettando una normativa aggiornata.

Nel frattempo, è arrivato il codice procedurale dell’Oic

Intanto, nel gennaio del 2018, l’Osservatorio imprese e consumatori per le attività di gestione e tutela del credito, meglio conosciute come “recupero crediti”, ha dato vita al nuovo codice procedurale in materia di gestione e tutela del credito.

Un codice che disciplina il trattamento dei dati, le modalità per rintracciare i debitori, i contatti via telefono, lettera e posta elettronica, le visite in casa, l’attività legale e quella per la gestione di contestazioni e reclami.

È stato redatto, spiegò all’epoca Oic, “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27-bis del Codice del Consumo e richiama in maniera costante e precisa il fondamento normativo attuale che regola le attività di gestione e tutela del credito (articoli 115-120 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) comprese le novità legislative intervenute, a cominciare dalle disposizioni normative comunitarie ed emanate dal Garante della Privacy e dal Garante della Concorrenza e del Mercato”.

Alla base, la collaborazione tra le aziende del settore e le associazioni dei consumatori che partecipano all’Oic.

Cosa prevede il codice procedurale Oic?

Tra le altre cose, traccia un confine tra le prassi corrette e quelle scorrette. Citiamo qui alcuni passaggi.

Un argomento chiave, quando si parla di recupero crediti, è quello del contatto con il debitore. Ma c’è modo e modo, naturalmente, di contattarlo: e alcune modalità non vanno assolutamente bene.

Quanto ai contatti telefonici, “devono essere improntati a buona educazione/rispetto e finalizzati a instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni”.

Non devono essere reiterati in maniera petulante e aggressiva, e non possono essere effettuati durante le festività nazionali e in orari diversi dalla fascia 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì e 8.30-15.00 il sabato.

In qualsiasi caso, stabilisce il codice, va evitata la contemporaneità e concentrazione nel tempo degli strumenti di contatto e sollecito: per esempio, è da evitare nello stesso giorno l’utilizzo combinato di telefonate e sms. In ogni comunicazione, poi, vanno evitate modalità ingiustificatamente ripetitive.

Altro tema sensibile, quello delle visite domiciliari: devono essere “preventivamente autorizzate e concordate”, “improntate a buona educazione/riservatezza e finalizzate a instaurare un percorso di confronto concordato in merito alle cause dell’insolvenza e alle possibili soluzioni”.

Anche qui, assolutamente da evitare la reiterazione “in maniera petulante e aggressiva”. Valgono le indicazioni sui giorni e gli orari indicati per i contatti telefonici, oltre al divieto di “visite sul posto di lavoro del consumatore senza previo accordo”.

Ma il codice va ancor più nel dettaglio e per un consumatore può essere interessante dargli una letta. In attesa di aggiornamenti dal fronte legislativo.

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