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Contratti di credito al consumo

14 giu 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

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Questa settimana, con l’ausilio della guida delle Camere di Commercio della Lombardia, facciamo un ripasso sulle informazioni che i contratti di credito al consumo devono riportare. Innanzitutto, il contratto deve sempre essere scritto, altrimenti è nullo, e al consumatore ne va sempre consegnata una copia. Tale consegna deve essere attestata da un’apposita firma del consumatore sulla copia che poi rimane al creditore. Non è inusuale – né ha nulla di irregolare – l’uso di moduli contrattuali prestampati della società finanziaria o bancaria.

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Nel documento devono confluire i dati personali di chi chiede il finanziamento e le condizioni economiche che gli saranno applicate. Nel dettaglio, come riporta la guida, i contratti di credito devono indicare in modo chiaro e conciso il tipo di credito, nome, cognome e indirizzo del consumatore, denominazione del finanziatore e indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale in Italia e, in presenza di intermediari del credito, anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore. Ma ci sono anche altre informazioni che devono essere nel contratto. Innanzitutto, la sua durata, poi l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo e, nel caso di contratti riferiti a prestiti finalizzati, il bene o servizio oggetto del contratto con relativo costo in contanti. Sul documento deve essere presente, ricorda la guida, “il tasso d’interesse, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso d’interesse, ove consentita”.

Altro? Sì: il Taeg e l’importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del Taeg; importo, numero e periodicità delle rate; per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti; tutte le spese derivanti dal contratto di credito. E ancora: il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni alle quali questo tasso può essere modificato (nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) e le eventuali penali previste per l’inadempimento; l’avvertenza chiara ed esplicita delle conseguenze del mancato pagamento di una o più rate; le spese notarili, se necessarie; eventuali garanzie e assicurazioni, laddove previste; l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo.

Nei prestiti finalizzati, il contratto deve indicare i diritti del consumatore nell’eventualità di inadempimento del fornitore e le condizioni per esercitarli, il diritto al rimborso anticipato e la procedura per realizzarlo e il diritto del creditore a un indennizzo a fronte del rimborso anticipato, con le modalità di calcolarlo. Essenziale specificare la procedura per esercitare il diritto di recesso, i mezzi di tutela stragiudiziale e come accedervi, ulteriori condizioni eventualmente previste dal contratto e, ultimo ma non meno importante, l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli di Bankitalia.

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