Bnpl e nuova direttiva UE
27 mar 2026 | 4 min di lettura | Pubblicato da Maria Paulucci

Tra le Note di stabilità finanziaria e vigilanza apparse di recente sul sito Bankitalia, ce n’è una che si concentra sul Buy now pay later (Bnpl), il pagamento a rate – spesso senza interessi – sempre più diffuso nell’e-commerce (e non solo).
La nota si intitola “Buy Now Pay Later: caratteristiche del mercato, rischiosità e sviluppi regolamentari” ed è a cura di Giovanni D’Aiuto, Silvia Magri e Raffaella Pico.
La domanda da cui muove l’analisi è: cosa cambierà per il Bnpl – una forma di pagamento dilazionato che si è rapidamente diffusa anche nel nostro Paese – con la Consumer credit directive II, la nuova direttiva europea sul credito al consumo? Vediamo.
I numeri (e i segnali di allarme) del Bnpl oggi in Italia
Il documento parte da un dato di fatto: ossia, le caratteristiche ricorrenti di chi utilizza questa forma di finanziamento.
Spesso giovani;
persone appartenenti, in misura crescente, a fasce finanziariamente fragili.
Consumatori con un reddito medio-basso, scarse risorse patrimoniali e già indebitati, “in particolare per scopi di consumo o per consolidare altre forme di debito”. Non solo: il ricorso al Bnpl è molto consistente fra quanti sono in ritardo nel rimborso dei debiti.
Dall’indagine svolta dalla Banca d’Italia su un sottoinsieme di operatori, poi, si stima per il 2023 “una quota di crediti deteriorati in essere per questa forma di finanziamento più alta di quella relativa al credito al consumo nel suo complesso”: 5% contro il 3,5%.
Nuova direttiva Ue in arrivo: cosa cambierà per il Bnpl?
Terminato il processo di recepimento, la nuova direttiva Ue si applicherà:
a tutte le dilazioni di pagamento concesse da un intermediario finanziario al consumatore;
alle dilazioni accordate dai venditori che, si legge nel documento, “non soddisfano le condizioni di esclusione dal perimetro della direttiva”.
Questo implicherà non soltanto il rispetto di regole di trasparenza più stringenti “relative all’informativa precontrattuale e contrattuale”, ma anche – ed è un punto estremamente importante – “una più accurata procedura di valutazione del merito di credito da parte di chi concede la dilazione”.
Le due cose, combinate, faranno sì che scenda il rischio di sovraindebitamento e di difficoltà nel rimborso. Vista anche la crescita sostenuta del mercato, quindi, l’applicazione della Ccd2 potrà avere effetti positivi in termini di maggior tutela dei consumatori e di minore rischiosità del credito.
Bnpl: il nodo della valutazione del merito creditizio
Per le operazioni di Bnpl comprese nel perimetro della direttiva varranno le norme sulla valutazione del merito di credito applicate per le operazioni di credito al consumo. Non è un aspetto secondario: i consumatori, infatti, si vedranno garantiti “diritti e presidi di trasparenza e una valutazione più accurata della loro situazione finanziaria”, con il risultato, molto probabile, di una riduzione dei rischi di sovraindebitamento.
La valutazione andrà effettuata “tenendo conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità di rimborso del credito”, fra cui reddito e spese del consumatore.
Dovrà basarsi su informazioni relative alla situazione economico-finanziaria necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore.
L’applicazione di regole di trasparenza più stringenti sull’informativa precontrattuale e contrattuale, dal canto suo, potrà agevolare nei consumatori una maggior consapevolezza delle implicazioni del ricorso al Bnpl e degli eventuali costi applicabili a questo (anche soltanto potenziali, in caso di inadempimento).
Anche se non include norme specifiche sulle modalità di segnalazione alle banche dati, la Ccd2 prevede, che per valutare il quadro creditizio del consumatore, il creditore debba anche consultare le banche dati relative ai crediti, laddove necessario.
I possibili effetti della nuova direttiva sugli sviluppi del mercato
Per le Big Tech che operano online, il perimetro di esclusione dalla nuova direttiva è molto ridotto, ci dice il documento. Tutte le dilazioni concesse direttamente da loro e associate a una durata superiore ai 14 giorni, spiega, sono assoggettate alla direttiva: sarebbero quindi soggette sempre – o quasi – alla regolamentazione sul credito al consumo, quando concedono direttamente le dilazioni di pagamento.
C’è quindi la possibilità che, per offrire Bnpl svolgendo una valutazione accurata del merito di credito degli utilizzatori, questi operatori scelgano di avvalersi di intermediari finanziari.
Se trasferiti sul consumatore, i nuovi oneri potrebbero parzialmente rallentare il processo di acquisto e ridurre la convenienza del Bnpl rispetto ad altre forme di credito al consumo. I maggiori costi regolamentari per gli intermediari potrebbero poi consolidare l’offerta, e abbassare il numero di operatori che offrono queste dilazioni.
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