Nuove norme per il credito al consumo

Credito al consumo, le nuove norme

Nuove regole sul credito al consumo per prevenire le truffe

Pubblicato il 21 giugno 2011

Dallo scorso 1 giugno sono entrate in vigore le nuove norme sul credito al consumo contenute nel Decreto legislativo 141 del 2010, fatto ad hoc per recepire una precedente direttiva europea che incentivava gli Stati membri a formulare nuove misure che tutelassero di più i consumatori. In effetti, il legislatore ha inserito dei nuovi paletti che prevengono il rischio truffa per il cliente e, in generale, aumentano la trasparenza e le informazioni prima della firma dei contratti.

Andiamo con ordine. La prima novità riguarda l’obbligo di specificare il Taeg, cioè il tasso che comprende interessi, costi, compensi di eventuali intermediari, imposte e tutto ciò che in genere viene addebitato al firmatario del contratto. Già in fase pre-contrattuale l’istituto finanziatore dovrà fornire al potenziale cliente una nota che riporta tutte le informazioni previste per legge in merito al finanziamento o al prestito personale richiesto. Nel foglio informativo il Taeg va accompagnato dall'indicazione dell'importo complessivo dovuto dal consumatore.

Pure nelle pubblicità (spesso ingannevoli) non si potrà più scrivere il Taeg in caratteri minuscoli a fondo pagina, cosa che accadeva abitualmente, ma va messo in evidenza con durata, importo totale del credito, rata e debito complessivo. Il cliente inoltre potrà avere una copia della stipula.

L’altra grande novità contenuta nel decreto riguarda il diritto di recesso, fortemente voluto dalle unioni dei consumatori. Chi ottiene il finanziamento e ci ripensa può far valere il diritto di recessione entro 14 giorni dalla chiusura del contratto. Se in esso è prevista una polizza a tutela del credito, anche essa rientra nella possibilità di recedere prevista dal decreto. Per chi invece ripiana il debito in anticipo, ci sarà la possibilità di scalare gli interessi.

L’ultima novità riguarda il recesso in caso di acquisto di un prodotto difettoso: dalla costituzione in mora del negoziante, infatti, il contratto viene considerato risolto. Ciò comporta che il cliente non dovrà più pagare le rate rimanenti e potrà chiedere il rimborso di quelle già versate.

 

di Valerio Mingarelli

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Il profilo dell'autore

Valerio Mingarelli, marchigiano, è giornalista professionista fin dall’età di 28 anni.

Ha cominciato la sua carriera in ambito televisivo (TV Marche e TV 23) per poi passare alla carta stampata nel 2002 scrivendo prima per il Giornale dell’Umbria e poi per il Corriere Adriatico. Dal 2007 è al quotidiano Metro, testata internazionale fra le più diffuse, dove cura le pagine dell’economia scrivendo, fra l’altro, di assicurazioni, risparmio, mutui e immobiliare.

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