Quasi 6 anni dal decreto trasparenza
Siamo ad agosto e tra poco ricorrerà il sesto anniversario del varo del decreto legislativo 141/2010, avvenuto il 13 agosto del 2010, che ha riformato il settore del credito al consumo, inclusi i prestiti personali, con l’obiettivo di assicurare maggiore tutela e trasparenza ai consumatori. La ricorrenza offre lo spunto per un “ripasso” di quanto prevede il testo di legge. Innanzitutto, il decreto definisce gli ambiti delle attività e delle professioni legate al credito al consumo operando una distinzione tra finanziatori, ossia coloro i quali hanno i titoli e le autorizzazioni per erogare i prestiti, e gli intermediari, ovvero quelle società e quei professionisti che rendono possibile l’incontro fra l’offerta dei finanziatori - fondamentalmente banche e società finanziarie - e la domanda dei consumatori. Due le figure chiave: gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Sull’attività di entrambe - ma non solo su questa - vigila l’Oam, l’Organismo che ha l’incarico di gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito dopo la riforma del 2010.
L’Oam delimita così l’ambito di competenza di ciascuna figura: l’agente in attività finanziaria promuove e conclude contratti che riguardano “la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o la prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane”; il mediatore creditizio, invece, è colui il quale crea un collegamento, anche tramite attività di consulenza, tra le banche o gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V del Testo unico bancario e i potenziali clienti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al di là dei rispettivi compiti e mansioni, per il consumatore finale è sicuramente interessante sapere che sul sito dell’Oam può trovare gli agenti e i mediatori abilitati: basta consultare la sezione “elenchi”, dove sono presenti i nomi degli operatori regolarmente attivi sul mercato. Un punto di riferimento assai utile per avere un riscontro sulla correttezza di chi abbiamo di fronte.
Le disposizioni del decreto legislativo 141/2010 valgono per tutti i finanziamenti compresi tra i 200 e i 75.000 euro. È essenziale che chi propone il finanziamento metta in chiaro quali sono i costi reali del prestito, dunque non solo il Tasso annuo nominale (Tan), ma anche il Tasso annuo effettivo globale (Taeg). Va precisato con assoluta chiarezza l’importo complessivo del finanziamento, oltre alla durata del piano di rimborso e all’entità della rata. Nel nome della massima trasparenza, finanziatori e intermediari sono tenuti a mettere il consumatore, ovviamente prima di concludere il contratto di finanziamento, nelle condizioni di confrontare la proposta di prestito - formulata sulla base dei requisiti, delle richieste e delle esigenze espressi dal cliente - con le altre disponibili sul mercato. Questo per consentire al consumatore di compiere la scelta migliore, e in modo consapevole, stante la sua situazione di partenza. Finanziatore e intermediario devono infine rendersi disponibili a fornire tutti i chiarimenti necessari. È utile ricordare che il consumatore può esercitare il diritto di recesso dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso.
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Il profilo dell'autore
Credito e Consumi
blog di Maria Paulucci
Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, a Milano dal 2006. Dal 2007 al 2011 ha lavorato in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori. Nell'agosto del 2011 si è unita alla squadra di Blue Financial Communication. A dicembre 2017 è iniziata la sua esperienza in AdviseOnly.
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