Prestiti personali, attenti al casinò

Prestiti personali, attenti al casinò

Sentenza storica di un tribunale italiano su prestiti concessi da un casinò francese

Pubblicato il 13 novembre 2015

Anche se il momento non è dei più allegri, non mancano le curiosità nemmeno in tema di prestiti personali. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, i debiti di gioco, per esempio, non sono esigibili davanti a nessun giudice, neanche nel caso in cui la somma venga reclamata da un casinò il quale abbia concesso un prestito personale al cliente per consentirgli di continuare a giocare. In questo caso, la Cassazione si è pronunciata con riferimento alla controversia aperta tra un cittadino italiano e il Casinò du Palais de la Mediterrannee di Nizza.

Appello sfavorevole. Nel caso di specie, il casinò francese ha chiesto al tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo verso un cliente abituale il quale ha fornito come garanzia dei suoi debiti di gioco, coperti da una serie di prestiti personali concessi dal casinò stesso, ben cinque assegni, risultati poi scoperti, per un importo complessivo di 17 mila euro. Il debitore si è opposto al decreto ingiuntivo ancora davanti al tribunale milanese che gli ha dato ragione, ma poi ha perso la causa in appello. I giudici di secondo grado, dando ragione al casinò e avvallando l'esigibilità del debito, hanno infatti ritenuto che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione, in favore del giocatore, il codice civile francese il quale, come il codice italiano, prevede che la legge non accordi alcuna azione per debiti di gioco o per il pagamento di scomesse. Tutto da rifare, dunque, e debito esigibile da parte del Casinò di Nizza sulla base di una sentenza della Cassazione francese datata 1980, che affermava che il Casinò francese avesse diritto a esigere il debito in quanto esercitava un'attività non solo “autorizzata dalla legge” ma anche “regolamentata dai pubblici poteri”.

Cassazione, debito non esigibile. La Cassazione italiana invece, con la sentenza 21712 emessa dalla prima sezione civile, ha ribaltato il pronunciamento dei giudici di secondo grado. Accogliendo, in sostanza, il ricorso del giocatore moroso, la Corte di Cassazione ha premesso che l’interpretazione di una legge straniera, così come di una legge nazionale, resta prerogativa del giudice italiano: per questo la sentenza del giudice francese, favorevole al Casinò, poteva anche non essere considerata nel nostrro Paese. Di più. La Cassazione ha rinviato la causa a un nuovo processo da tenersi dinanzi alla Corte d’Appello milanese; questo poichè il debitore non può “paralizzare” l’azione di pagamento che sia stata “proposta dalla casa da gioco nei suoi confronti” e che viene autorizzata e regolamentata dalla legge, come sostenne a suo tempo la Corte di Cassazione francese. Lo stesso principio non può valere se il debito si riferisce a prestiti personali dal casinò per alimentare il gioco.

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Il profilo dell'autore

Franco Canevesio, nato a Genova, è un giornalista professionista la cui attività è principalmente focalizzata su temi di economia e borsa.

Ha lavorato a La Repubblica, nei primi anni ’90, dedicandosi alla cronaca e collaborando, nello stesso periodo, con diverse televisioni private liguri. Trasferitosi a Milano, ha lavorato come capo redattore di Italia-iNvest.com, il primo sito specializzato in economia in Italia. Franco Canevesio ha anche lavorato al sito di Giuseppe Turani “Lettera finanziaria”. Per ciò che concerne la carta stampata ha collaborato con La Repubblica – Affari & Finanza ed è stato redattore capo di Finanza e Mercati. Attualmente, lavora presso MF-Milano Finanza.

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