Prestiti e pubblicità, cosa sapere

Prestiti e pratiche commerciali scorrette: di recente sul tema si è espresso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a valutare un provvedimento sanzionatorio - per pratica commerciale giudicata scorretta alla luce degli articoli 20 (comma 2) e 22 del decreto legislativo 206/2005 - comminato dall’Autorità per la concorrenza e il mercato. Il destinatario? Un’azienda che, tramite messaggio pubblicitario, ha fatto balenare davanti agli occhi dei consumatori la possibilità di avere finanziamenti in via diretta, tralasciando però informazioni in merito al Tasso annuo nominale (Tan) e al Tasso annuo effettivo globale (Taeg), che non sono proprio secondarie. Anzi. Infatti - lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo - esse permettono al consumatore di farsi un’idea dei costi del finanziamento che gli viene proposto. E ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 385/1993, tali costi vanno chiaramente segnalati in tutte le pubblicità sul credito al consumo.

Quanto la legge stabilisce a proposito di pubblicità ingannevole non serve soltanto a intervenire in caso di conclamate lesioni ai danni del consumatore, ma anche e soprattutto a prevenire il rischio stesso di lesioni e danni al consumatore. Ed ecco perché messaggi promozionali e annunci pubblicitari devono avere precise caratteristiche. Essi, come ricorda la Banca d’Italia nella sua guida al credito ai consumatori, “permettono di avere un primo orientamento tra le offerte di credito ai consumatori” e affinché il consumatore possa valutare l’offerta con facilità, “la legge richiede che gli annunci siano il più possibile chiari e comprensibili”. In particolare, gli annunci pubblicitari di finanziatori e venditori di beni e servizi, qualora riportino il Tan o altre cifre sui costi del credito, devono, secondo le parole della guida della Banca d’Italia: “indicare le informazioni essenziali in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto al resto: tasso di interesse su base annua, spese che determinano il costo totale del credito, importo totale del credito o cifra massima che può essere messa a disposizione, durata del contratto, importo totale dovuto e ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo); dare al Taeg almeno la stessa evidenza di tutte le altre informazioni; fornire un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento; indicare l’eventuale obbligo di sottoscrivere contratti per uno o più servizi accessori, a meno che i costi connessi al contratto non siano già inclusi nel Taeg”.

Dal canto suo, il consumatore deve fare grande attenzione di fronte a quei messaggi che menzionano prestiti “a tasso zero”: spesso il tasso al quale fanno riferimento è il Tan, ovvero il tasso di interesse puro, il quale non comprende costi e commissioni. E pari a zero magari non è il Taeg, il quale invece esprime il costo totale del finanziamento, includendo spese e commissioni. Anche se il Tan è zero, non è affatto detto che anche il Taeg lo sia, dal momento che ci sono le spese di istruttoria e di gestione della pratica. È dunque importante verificare che non solamente il Tan ma pure il Taeg sia a zero, quando si parla di “finanziamento a tasso zero”.

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Il profilo dell'autore

Credito e Consumi
blog di Maria Paulucci

Nata a Rieti, gli studi universitari a Roma, a Milano dal 2006. Dal 2007 al 2011 ha lavorato in Class CNBC, canale televisivo di economia e finanza del gruppo Class Editori. Nell'agosto del 2011 si è unita alla squadra di Blue Financial Communication. A dicembre 2017 è iniziata la sua esperienza in AdviseOnly.

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